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  • La riforma del Terzo Settore in sintesi

    Varedo 6/09/2021

    PREMESSA:

    Alcune riflessioni in merito alle sollecitazioni, da parte dei nostri organi superiori Ancescao Aps, in ordine all’applicazione della piattaforma Gas Net e a quanto prescritto dalla legge 117 e successive modificazioni: libro Soci, Registro Volontari e nozioni di contabilità. La presente riflessione non ha la pretesa di sostituire i Dirigenti Nazionale o   Regionali, ma cercare di spiegare la normativa giuridica/contabile, usando un linguaggio e metodologia di lavoro comprensibile a tutti i nostri presidenti.  Si precisa che le suddette riflessioni non sono frutto della mia fantasia ma di apposito studio fatto su Leggi e ricerche su appositi portali  di professionisti  del settore.

    Enti Terzo Settore (E. T.S) sono quelli che svolgono una o più attività di interesse generale, (26 aree d’intervento) indispensabili per la vita delle varie comunità, il tutto in forma di azione volontaria e regolata dall’iscrizione al R.U.N.T.S. (registro unico nazionale del terzo settore).  L’ETS è un insieme di soggetti diversi accumunati secondo regole ed affinità. Gli elementi centrali sono: “chi fa” – “cosa fa” – “come si fa” ed infine perché.

    GLI ELEMENTI VITALI PER UN ASSOCIAZIONE SONO:

    VITA ASSOCIATIVA

    – Per una buona vita associativa occorre rispettare quanto prescritto da Statuti e Regolamenti necessari per l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (R.U.N.T.S.) nel quale ci sono tutti i dati di una associazione.

    – Il numero dei soci necessari per una buona gestione di una associazione va da un minimo di 7 a un massimo di 15 (sempre e comunque in numero dispari).

    – Uno degli obblighi previsti è la tenuta dei libri sociali, utili per seguire e controllare la vita delle E.T.S. Tali adempimenti sono la pietra miliare su cui si fonda il diritto ad agevolazioni economiche, fiscali ecc.…

    LA TRASPARENZA indispensabile per un maggior controllo e attenzione alle procedure; i controlli che vengono effettuati sono:

    • la sussistenza dei requisiti per essere iscritti al R.U.N.T.S.
    • L’ adempimento degli obblighi connessi
    • Il perseguimento delle attività civiche
    • Il corretto impiego delle risorse utilizzate

    Gli strumenti principali di una buona trasparenza sono il bilancio o rendiconto (a seconda del volume di affari) utili a l’andamento   economico e gestionale di un ente, altro elemento fondamentale per comprendere l’efficacia dell’azione di un ente E.T.S. è il bilancio sociale uno strumento di rendicontazione che tiene conto dell’impatto   dell’ente e delle sue attività.

    AMMINISTRAZIONE

    L’ elemento principale è l’assenza di lucro nella gestione dell’attività. Tutto ciò viene evidenziato attraverso la tenuta della gestione amministrativa/contabile che si basa su scritture vere e veritiere, le quali regolano il patrimonio di un ente E.T.S.

    FISCALITA’ E AGEVOLAZIONI

    Per quanto riguarda il regime fiscale da utilizzare, sarà operativo dopo il via libera della commissione europea, la differenza si basa su attività commerciale o no.

    Le agevolazioni fiscali fanno riferimento all’imposta sul valore aggiunto (IVA). Ai possessori di partita Iva; nel nostro caso non essendo possessori di partita IVA, attualmente siamo esenti da qualsiasi tributo o tassa; se l’Unione Europea deciderà il contrario, vedremo il da farsi. (Queste associazioni chiuderanno).

    DONAZIONI

    Sono la raccolta fondi – donazioni utili per finanziare le associazioni, infatti sulle erogazioni liberali la riforma riconosce la deducibilità e detraibilità.

    RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

    La riforma riconosce e stabilisce alcune modalità di collaborazione tra gli enti pubblici e Terzo Settore. Lo strumento di collaborazione previsto è la co-programmazione e co-progettazione e non altro. Dette modalità, Regolate con particolari convenzioni, sono utili a stabilire   una serie di strumenti per facilitare l’utilizzo di beni immobili (sedi, palestre ecc.…);

    La rete associativa è   una piccola tipologia di ente del Terzo Settore, costituita in forma di associazione, riconosciuta e non riconosciuta che svolge attività di coordinamento di tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli E.T.S. indispensabili al rispetto delle regole per il controllo delle attività di interesse sociale da parte dei centri sociali.

    CARATTERISTICHE PRINCIPALI

    Le reti associative sono tali se si associano tra di loro. Le reti associative nazionali prevedono anche la possibilità di dare disposizioni anche al di fuori di quello che prevede lo statuto in vigore.

    ENTRATA IN VIGORE

    La riforma è entrata in vigore il 03/08/2017. La nuova parte fiscale che riguarda le E.T.S. entrerà in vigore dal periodo di imposta successivo alle:

    1 Operatività del R.U.N.T.S,? con quale modalità?

    2 Alla Autorizzazione della commissione europea?

     

    ANALISI DEI LIBRI OBBLIGATORI PER UN’ ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE.

    LIBRO SOCI:

    “Detti appunti non sono frutto della mia fantasia ma di ricerca e studi effettuati a largo giro su documentazioni giuridiche” e su parere di studi professionali.

    1. Il libro soci è uno dei più importanti libri associativi ai fini di una gestione democratica della vita associativa di un centro sociale. Difatti esso è utile, sopra tutto, nei confronti di terzi;
    2. Il libro soci non è soggetto a vidimazioni da parte di alcun’autorità però può essere facoltativa;

    Le cose più importanti per la compilazione del libro soci sono:

    1 domanda di ammissione;

    2 risposta del Consiglio direttivo: accettare o respingere la domanda di ammissione;

    3 I dati anagrafici del socio devono essere immediatamente riportati nel libro soci con la relativa quietanza del pagamento della quota.

    Il libro soci dev’essere aggiornato, reale e datato e contemporaneamente consegnato al nuovo socio, copia dello statuto dell’associazione per una corretta conoscenza dei diritti e doveri spettanti.

    Gli enti devono fornire la prova che la vita associativa è ispirata a principi di democraticità e non a carattere temporaneo al fine di fruire occasionalmente di benefici di qualsiasi natura (sentenza CTP di Pisa n. 8/2011 sopra tutto al regime fiscale).

    Uno degli obblighi del socio è, dopo l’iscrizione dovrà annualmente pagare la quota associativa fissata da Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento della quota potrà essere motivo sufficiente per la sua espulsione dall’Associazione o per la decadenza dalla qualità di associato.

     

    LIBRO SOCI VOLONTARI:

    VOLONTARIATO

    Il volontario è una persona che per libera scelta svolge attività in favore della collettività o comunità per il bene comune. Per meglio specificare il volontario, non essendo una figura retribuita non ha un numero di ore a cui deve attenersi ma svolge la sua attività solidaristica (art.17 comma 2,3 e 5 dlgs 117). L’associazione, al fine di svolgere la propria attività istituzionale, si avvale di soci volontari, ha l’obbligo di istituire apposito registro dedicato (registro volontari). nel quale sono indicati i dati anagrafici dei volontari e le mansioni affidate dal Consiglio Direttivo, utili alla stipula di apposite polizze assicurative.  Il volontario non percepisce alcun stipendio ma solo un rimborso spese effettivamente sostenute e documentate. In sintesi il registro dei volontari è obbligatorio ai fini assicurativi.

    E’   importante e necessario distinguere il socio volontario con mansioni occasionali da quelle   continuative: il volontario occasionale è colui che presta saltuariamente la propria attività di conseguenza non è obbligatorio inserirlo nell’apposto registro e né forme assicurative. Si consiglia comunque prevedere apposita polizza assicurativa anche per i volontari occasionali. Si intende collaborazioni occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno e il relativo compenso non deve superare i 5.000 euro.

    Al contrario il volontario continuativo è colui che presta la propria opera giornalmente. Per questo motivo essendo equiparato alla collaborazione coordinata e continuativa vi è l’obbligo   assicurativo    (art.18 legge 117) e contestualmente iscritto nell’apposito Registro, così come previsto da: dall’art.17 della Legge 117; dalla nota del Ministero del Lavoro n. 7180 del 28/5/2021.

    Le suddette leggi prevedono la numerazione progressiva delle pagine, la apposizione della dichiarazione da parte dell’autorità che ha provveduto alla bollatura delle pagine e relativo numero complessivo. Detta norma era già in vigore dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 27/12/2018. In conclusione solo con l’obbligo d’iscrizione dei soci volontari   nell’apposito registro si dà certezza dell’obbligo assicurativo.

    Infine si certifica che anche gli amministratori di centri sociali sono volontari purché eletti fra i soci della associazione art.2397 del CC e art.17 comma 2.

    NOZIONI DI CONTABILITA’

    Penso che prima di parlare di contabilità sarà opportuno approfondire le attività d’interesse generale (art.5) e attività diverse (art 6):

    Le attività di interesse generale sono quelle che perseguitano, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali necessarie al mantenimento e funzionalità dell’associazione come da piano dei conti sottoscritti così come declinate dall’art. 5 della Legge 117;

    Le attività diverse sono quelle previste dall’atto costitutivo e che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale come da prossima decretazione da parte del Ministero del lavoro e politiche sociali.

    Considerato che le nostre associazioni al 100% sono di piccole dimensioni ossia le rendite, proventi o entrate sono inferiori   a 220.000 euro lo strumento contabile previsto è il Rendiconto di Cassa. Più duttile e facile da applicare al contrario quello della partita doppia per le associazioni con le rendite, proventi ecc.… superiori a 220.000 euro.

    Per partita doppia è il sistema contabile a sezioni contrapposte (vecchie bilance a due piatti)  il dare/entrate deve essere uguale all’avere/uscite;

    Altro elemento da considerare che le nostre associazioni non svolgono attività commerciali di conseguenza, per ora, non hanno partite iva successivamente si vedrà.

    La responsabilità personale dei vari presidenti è limitata all’attività minima che svolge il centro sociale.

    In breve il criterio di Cassa sono le scritture contabili che riportano i proventi (entrate) e gli oneri (uscite) effettivamente incassate e pagate nell’esercizio;

    il criterio di competenza (partita doppia) sono i ricavi (entrate) e i costi (uscite) vengono registrati sulla base dell’esercizio al quale le operazioni si riferiscono.

    Una gestione amministrativa e contabile, corretta, chiara, puntuale ed efficacia è condizione essenziale per il buon funzionamento del Centro.

    Il primo strumento utile per la tenuta delle scritture contabili è la Prima Nota. La prima nota è una registrazione dei movimenti bancari e dei movimenti di cassa. Le annotazioni si registrano puntualmente in ordine cronologico le operazioni finanziarie (cassa e banca) o costi e ricavi con possibilità di controllo giornaliero.

    Alcuni esempi di movimenti di prima nota: pagamento di fattura d’acquisto; la ricevuta di una fattura d’acquisto; pagamento di bolli, affitti ecc.…; versamento in contanti sul conto corrente; prelievo di contanti dalla banca e operazioni bancarie: bonifici e tutte le operazioni mediante carta di credito.

    Vi sono tanti esempi di modelli di prima nota già predisposti per la facilitazione di imputazione on contabilità: su foglio Excel o manualmente su blocchi di fogli cartacei.

    Dalla grandezza dell’Associazione si decide quale piano dei conti adottare anche in base al limite dei 220.000  euro. A tal fine si espongono i relativi piani dei conti da adottare.

     

    PIANO DEI CONTI   DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE DEL 5/3/2020 SERIE GENERALE N.102

    Lo scopo di questo documento è quello di spingere le Associazioni alla redazione di bilanci uniformi, che consentono anche nei confronti nel tempo fra i vari soggetti, e non oltre cominciare ad introdurre fra i vari enti le regole principali per la valutazione reali delle poste più importanti del bilancio di esercizio.

    Quanto sopra, infine, permette agli organi superiori di verificare l’esatta applicazione della legge del terzo settore.

    Per realizzare i suddetti scopi occorre trasformare le reali attività della associazione in un sistema contabile certo, il più semplice possibile e soprattutto veritiero.

    La prima cosa da fare e riportare in prima nota tutti i pagamenti, entrate, i costi e ricavi con i relativi codici di cui al piano dei conti.

    Il piano dei conti è costituito da un documento contenente tutti i conti utilizzati da una associazione per effettuare le rivelazioni contabili sia nel rendiconto gestionale che di cassa. Detto documento, non vincolato nella sua forma o estensione da alcuna norma dell’ordinamento italiano, varia in base alle varie esigenze associativa dell’attività effettivamente da essa svolta in relazioni alle sue dimensioni, al fine di avere delle informazioni analitiche e nel tempo stesso riassuntive, utili alla formazione di conti patrimoniali ed economici.

    Tutto ciò determina un prospetto contabile generale che può essere, in relazione alla sua grandezza, suddivisi in due prospetti:

    Rendiconto semplificato di pura cassa.

    Rendiconto gestionale di competenza.

    Il tutto viene elaborato tenendo presente le seguenti norme: art.2423,2426 del Codice Civile; artt.li 5,6,7,13,48,79 e 87 della Legge 117.

     

    La struttura della contabilità verte su due sezioni contrapposte per quanto concerne il Rendiconto Gestionale come segue:

    1. A) Costi ed oneri da attività d’interesse Generale A) Ricavi e proventi di interessi generali
    2. B) Costi ed oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
    3. C) Costi ed oneri da attività di raccolta fondi C) Ricavi, rendite e proventi da raccolta fondi
    4. D) Costi ed oneri da attività finanziaria D) Ricavi, vendita e proventi da attività finanziaria
    5. E) Costi ed oneri di supporto generale E) Proventi da supporto generale.

    PROSPETTI CONTABILI DA USARE:

    Ricavi superiori a 220,000,00 Modello A -Stato Patrimoniale, modello B- Rendiconto Gestionale e relazione di  missione;

    Per quanto concerne la struttura relativa al Rendiconto per cassa le sezioni Entrate e uscite sono contrapposte a Cassa o Banca.

     

    Ricavi inferiori o pari a 220,000,00

    Modello D – Rendiconto per cassa.

    Informazioni utili per capire il piano dei conti:

    Il piano dei conti in generale è composto da 5 classi A,B,C,D e E

    Ogni classe   composto da: Gruppo, Mastro, Conto, descrizione, sezione e segno.    

    Il Gruppo rappresenta l’appartenenza ad un genere di elementi della stessa specie;

    Il Mastro rappresenta più esplicitamente l’appartenenza di un elemento nel gruppo.

    Esso può essere più mastri;

    Il Conto individua l’aspetto merceologico o patrimoniale di un determinato fatto contabile.

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